La seguente descrizione viene presentata, senza alcuna assunzione di responsabilità da parte del titolare di questo sito, all’unico scopo di illustrare per sommi capi ai consultatori del sito il processo usuale di svolgimento delle vendite immobiliari in Italia; ai soggetti interessati a partecipare ad una specifica procedura di vendita consigliamo di acquisire le opportune e dettagliate informazioni presso gli organi della procedura stessa.
L’espropriazione immobiliare ha per
oggetto beni immobili (con le loro
pertinenze) nonché i diritti reali di
godimento su beni immobili.
La prassi delle
vendite giudiziarie è andata sempre più crescendo negli ultimi anni. Dal 1°
marzo 2006, a
seguito delle Leggi n. 80/05, n. 263/05 e n. 52/06, sono entrate in vigore
nuove regole con l’intento di snellire ulteriormente le procedure, ridurre la
durata delle varie fasi che precedono la vendita coattiva dell'immobile ed
assicurarne il buon esito.
Si cercherà di
seguito di fornire una sommaria illustrazione della nuova normativa che regola
le vendite immobiliari delineandone brevemente le varie fasi.
1) PIGNORAMENTO
L’espropriazione
immobiliare è promossa dai creditori muniti di titolo esecutivo e ha inizio con
l’atto di pignoramento immobiliare.
L’atto di
pignoramento si esegue con la notifica al debitore e successiva trascrizione a
cura dell’Ufficiale Giudiziario (ai sensi dell’art. 555 c.p.c.) presso
l’Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un
atto sottoscritto dal creditore col quale si indicano (con gli estremi
richiesti dal Codice Civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato) i
beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e consiste
in un’ingiunzione fatta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito - esattamente indicato - i beni che si
assoggettano al pignoramento ed i frutti di essi.
La trascrizione
del pignoramento è destinata a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo
processuale cui i beni sono stati sottoposti, sia per evitare la pendenza di
più procedure, sia per assicurare all’aggiudicatario la prevalenza del suo
diritto.
Con il
pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli
accessori (compresi le pertinenze ed i frutti) senza diritto a compenso.
Tuttavia la Legge prevede la possibilità che il G.E.,
su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, e sentito
comunque il debitore, possa nominare custode una persona diversa dalla stesso
debitore, essendo obbligatoria la scelta di una persona diversa, allorché
l’immobile non sia occupato dalla stesso debitore (art. 559 c.p.c.).
La riforma del 2005 ha posto particolare
attenzione alle funzioni della figura del custode
al fine di rendere trasparente e rapida la collocazione del bene sul mercato,
impedendo così il protrarsi di atteggiamenti ostruzionistici o in mala fede del
debitore rimasto nel possesso del bene pignorato.
Il custode
provvede in ogni caso (previa autorizzazione del G.E.)
all’amministrazione ed alla gestione dell’immobile pignorato, esercita le
azione previste dalla legge ed occorrenti per conseguirne la disponibilità ed
assicura ai terzi interessati a presentare offerta di vendita la possibilità di
visionare l’immobile (inserisce il bene nel circuito delle compravendite
immobiliari su un piano di parità rispetto alle trattative tra privati).
Il disposto
dell’art. 529 terzo comma c.c. prevede che l’inosservanza degli obblighi
incombenti sul custode ne imponga la sostituzione.
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2)
ISTANZA DI VENDITA
Ai sensi
dell’art. 567 c.p.c., decorsi dieci giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.),
il creditore procedente o qualsiasi creditore concorrente munito di titolo
esecutivo, può presentare istanza di vendita, che è contenuta in un ricorso da
depositarsi nella Cancelleria del Tribunale cui appartiene l’Ufficiale
Giudiziario che ha già provveduto a notificare l’atto di pignoramento
immobiliare.
A norma
dell’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita deve
essere proposta entro novanta giorni
dal pignoramento, a pena di inefficacia del medesimo; in tal caso il processo
si estingue ed il G.E. con la stessa ordinanza con
cui dichiara l’estinzione dispone, sentite le parti, la cancellazione della trascrizione
del pignoramento.
Entro centoventi giorni (prima 60 giorni) dal
deposito del ricorso con il quale si è richiesta la vendita il creditore deve
provvedere a produrre una serie di documenti (in particolare si deve allegare
l’estratto del catasto e le mappe censuarie; il certificato di destinazione
urbanistica non anteriore al triennio; i certificati delle ispezioni ipotecarie
relative all’immobile pignorato, risalenti al ventennio anteriore alla
trascrizione del pignoramento). Il disposto del secondo comma dell’art. 567 c.p.c. è stato modificato dalla L. 302/1998, dal D.L.
35/2005 (convertito in L. 80/2005) e dispone che tale documentazione può essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari (in assenza di detta documentazione il G.E. pronuncia anche d’ufficio ordinanza di inefficacia del
pignoramento).
Il termine di centoventi giorni può essere prorogato
per giusti motivi un’unica volta e per una durata non superiore ad ulteriore 120
giorni, su istanza dei creditori o dello stesso debitore.
Ricevuta
l’istanza di vendita, il Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 569 c.p.c., e quindi entro
trenta giorni e non oltre centoventi giorni dal deposito, deve fissare
udienza per l’audizione delle parti, alla quale non solo debbono partecipare le
parti, ma anche i creditori iscritti che non siano ancora intervenuti e che
devono essere avvertiti dell’espropriazione in corso.
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3) STIMA e
VENDITA DELL’IMMOBILE
La prima
attività da compiere ai fini della vendita forzata dell’immobile è la determinazione del prezzo base della
vendita stessa.
Il Giudice
dell’Esecuzione, avvalendosi del potere discrezionale riconosciutogli dal
codice, nomina un esperto affinché provveda a determinare il valore
dell’immobile pignorato (stima del bene) ed offra una fedele fotografia della
situazione giuridica del medesimo ai sensi dell’art. 173-bis disp.att. (istituto
modificato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005).
In particolare,
ai sensi del nuovo art. 569 c.p.c., il G.E., entro trenta giorni dal deposito della
documentazione, nomina un esperto convocandolo avanti a sé affinché, fuori
udienza, presti il giuramento.
Ai sensi
dell’art. 173-bis disp.att. c.p.c.,
concluse le operazioni di stima, l’esperto deve redigere una relazione ed
inviarne copia (anche per posta elettronica) ai creditori concorrenti e al
debitore “anche se non
costituito” almeno quarantacinque
giorni prima dell’udienza per l’audizione. A loro volta, i creditori possono
depositare note alla relazione, così imponendo la partecipazione dell’esperto
all’udienza affinché renda i chiarimenti necessari. Le disposizioni di legge
tendono a rendere la valutazione peritale, per quanto possibile, rapida ed
aderente alla realtà dei valori di mercato (la valutazione è sottoposta al
contraddittorio posticipato dei creditori e dello stesso debitore esecutato, i
quali hanno il medesimo interesse – sia pure per ragioni contrapposte – ad
ottenere il risultato che il prezzo di vendita sia adeguato al valore effettivo
del bene).
In virtù
dell’art. 569 c.p.c., le parti hanno facoltà di fare
osservazioni circa il tempo e le modalità di vendita, potendo così influenzare
le scelte discrezionalmente compiute dal G.E.,
affinché si ottenga il più elevato ricavo possibile dalla liquidazione forzata.
In assenza di
opposizioni o se si raggiunge un accordo, il G.E.
ordina di procedersi alla vendita senza incanto ai sensi dell’art. 571 c.p.c.,
assegnando per le offerte un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore
a 120. Con il medesimo provvedimento fissa, per il giorno successivo alla
scadenza del termine per le offerte, l’udienza per decidere sull’offerta e per
la gare tra più offerenti, ovvero per i provvedimenti da adottare in assenza di
offerte.
In presenza di
opposizioni, se non si raggiunge l’accordo tra le parti, le stesse sono decise
dal Tribunale con sentenza inappellabile.
Il Giudice
dell’Esecuzione può scegliere se:
- disporre la vendita
in lotti ovvero in modo unitario;
- provvedere direttamente alle operazioni di vendita
ovvero delegarle ad un professionista;
- disporre forme di pubblicità straordinarie oltre a
quelle ordinarie.
L’art. 490 c.p.c. prevede che
la forma ordinaria di pubblicità dell’avviso di vendita immobiliare sia sempre
costituita dall’inserzione pubblicitaria dell’ordinanza del Giudice
dell’Esecuzione (con cui è disposta la vendita) e della relazione di stima
redatta dall’esperto in appositi siti internet, “almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto”.
Per quanto
concerne la disciplina transitoria,
la riforma del processo esecutivo si applica anche ai procedimenti di
espropriazione pendenti alla data della sua entrata in vigore (1° marzo 2006),
pertanto quando è già stata ordinata la
vendita, la stessa è assoggettata alla disciplina previdente.
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4)
VENDITA SENZA INCANTO
Per la vendita senza incanto (con la riforma
del 2005 divenuto un passaggio preliminare e necessario perché si possa poi
procedere alla vendita all’incanto), nell’ordinanza ex art. 569 terzo comma c.p.c. il Giudice dell’Esecuzione deve stabilire il prezzo
base e fissare sia un termine (non inferiore a novanta giorni e non superiore a
centoventi giorni) entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto,
sia la data dell’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra
gli offerenti.
La vendita
senza incanto ha inizio con la pubblicazione dell’avviso di vendita, contente
l’indicazione del debitore, degli estremi previsti nell’art. 555 c.p.c. e del valore dell’immobile determinato a norma
dell’art. 568 c.p.c., data dal Cancelliere.
L’art. 571 c.p.c. stabilisce che le offerte (da presentarsi a pena di
inefficacia nel termine fissato con l’ordinanza di vendita, e che non possono
essere revocate prima di 20 giorni) debbono essere depositate in busta chiusa
nella cancelleria del Tribunale, da chiunque ne abbia interesse (ad eccezione
del debitore e del custode), a mezzo dichiarazione scritta (compilata
personalmente o a mezzo di avvocato) in cui sia indicato il prezzo, il tempo,
il modo del pagamento ed ogni altro elemento utile.
La cauzione per
la partecipazione alla vendita senza incanto (in misura non inferiore ad un
decimo del prezzo proposto) deve essere versata mediante assegno circolare e lo
stesso deve essere inserito nella busta contente l’offerta. Il cancelliere al
momento della ricezione delle buste, annota all’esterno il nome di chi
materialmente provvede al deposito (il G.E. può
prevedere anche altre forme di presentazione delle offerte - posta elettronica,
versamento della cauzione mediante l’accredito a mezzo bonifico o deposito su
conto corrente bancario o postale intestato alla procedura esecutiva).
Nell’udienza
fissata per l’esame delle offerte, il G.E. (o il
professionista delegato) apre le buste alla presenza degli offerenti e valute
le offerte sentite le parti e i creditori inscritti non intervenuti.
Il combinato
disposto degli artt. 572 e 573 c.p.c. disciplina
infatti due distinte ipotesi:
- se sia stata avanzata una sola offerta;
- ovvero una pluralità di offerte.
In presenza di
un’unica offerta d’acquisto, è necessario ulteriormente distinguere se la
stessa supera di almeno un quinto il prezzo base stabilito dal Giudice: in questo caso, l’offerta “è senz’altro
accolta”.
Qualora invece
l’offerta sia compresa tra il prezzo base (se inferiore, infatti, è inefficace)
e un quinto, l’offerta può essere
rifiutata ove il creditore procedente manifesti il proprio dissenso ovvero il
Giudice ritenga “che vi è seria possibilità di migliore vendita con sistema
dell’incanto”.
Ove siano state
presentate più offerte d’acquisto senza incanto, il Giudice deve invitare gli
offerenti presenti a una gara sull’offerta più alta (in mancanza di adesioni
procede alla vendita al migliore offerente o all’incanto).
Ove la vendita
senza incanto, per qualsiasi motivo, non si concluda con l’aggiudicazione, si
deve provvedere con la vendita con incanto.
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5) VENDITA CON INCANTO e OFFERTE IN AUMENTO
Il primo atto
della vendita con incanto è
l’ordinanza di cui all’art. 576 c.p.c. pubblicata a
cura del cancelliere nella quale il G.E. stabilisce
(avvalendosi anche di un esperto) le modalità con cui deve svolgersi l’incanto.
Per
l’ammissione all’incanto, è necessario aver prestato la cauzione nelle forme
dei depositi giudiziari, entro il termine e nella misura (comunque non
superiore al decimo del prezzo base d’asta come da riforma del D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005) discrezionalmente stabiliti dal G.E. con l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c..
Ai sensi
dell’art. 580 c.p.c. la cauzione normalmente viene
restituita al termine dell’incanto all’offerente che non sia risultato
aggiudicatario; qualora, invece, l’aggiudicatario si renda inadempiente e/o la
persona ammessa all’incanto “abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo” la stessa è trattenuta (in tutto o in parte, nella
misura di un decimo) dalla procedura per essere destinata a comporre il
ricavato dell’espropriazione, su cui si soddisferanno poi i creditori.
L’incanto vero
e proprio consiste in una pubblica gara,
e quindi in pubblica udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione, caratterizzata
dalla partecipazione di più soggetti che, tra loro in concorrenza, presentano
offerte in aumento. L’ordinanza di vendita dispone il prezzo base dell’incanto,
il giorno e l’ora dell’udienza, l’ammontare della cauzione, la misura minima
dell’aumento da apportarsi alle singole offerte e il termine entro il quale,
quando si dia luogo ad aggiudicazione, il prezzo deve essere versato.
Allorché uno
dei soggetti che vi partecipa presenti un’offerta maggiore delle altre, non
seguita da un’offerta in rialzo nel termine di tre minuti dalla precedente, il Giudice lo designa quale
aggiudicatario dell’immobile (secondo la citata norma, l’immobile è aggiudicato
all’offerente che ha presentato appunto la “maggiore offerta”).
Tuttavia essa
non è definitiva.
Esaurita la
gara e aggiudicato l’immobile al maggior offerente, possono, infatti, essere
avanzate, nel termine perentorio di
dieci giorni, ulteriori offerte di acquisto, ad un prezzo superiore di
almeno un quinto rispetto a quello raggiunto nell’incanto (prima un sesto); le
offerte devono essere accompagnate da una cauzione pari al doppio di quella
prevista per l’incanto (art. 584 c.p.c.).
Il Giudice, a
seguito dell’offerta in aumento del quinto, indice una nuova gara, fissando il
termine entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte con dichiarazione
presentata in cancelleria con la stessa cauzione pari al doppio di quella
prevista per l’incanto. Alla gara possono partecipare gli offerenti in aumento,
l’aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto che abbiano integrato la
cauzione fino al doppio nel termine fissato dal Giudice.
Nel caso di mancata
partecipazione degli offerenti in aumento alla gara, l’aggiudicazione
provvisoria diventa definitiva e, salvo ricorra un documentato e giustificato
motivo, gli offerenti in aumento, perdono le cauzioni versate, che rimangono
acquisite alla procedura, e l’immobile rimane definitivamente aggiudicato.
Le norme in
tema di versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario sono state modificate
dal D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005 in vista del
fenomeno, sempre più frequente nella prassi, in cui le somme da versare siano
procurate a mezzo di un contratto di finanziamento.
L’art. 585 c.p.c. prevede, infatti, il versamento diretto delle somme
erogate in favore della procedura con la costituzione di una garanzia
ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto della vendita. Nel decreto di
trasferimento si dovrà fare menzione del contratto di finanziamento ed il
Conservatore dei Registri Immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del
decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Nelle vendite
forzate, difatti, il trasferimento dell’immobile avviene con la liberazione dell’immobile
da tutti i vincoli giuridici preesistenti (sorti per la garanzia o l’attuazione
della responsabilità patrimoniale del debitore esecutato), e con l’ingiunzione
al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto (tale ingiunzione costituisce titolo esecutivo per il rilascio).
La nuova
disposizione consente espressamente che contestualmente all’estinzione dei
precedenti vincoli esistenti, venga iscritta una nuova ipoteca di primo grado a
favore del finanziatore ed a garanzia dell’obbligazione assunta dalla parte
finanziata.
L’aggiudicatario
definitivo può essere inadempiente, non versando il prezzo nel termine
stabilito. In questo caso il G.E. ne dichiara la
decadenza, disponendo un nuovo incanto.
La “rivendita” avviene in danno dell’aggiudicatario inadempiente, nel senso che
se il ricavato finale (unito alla cauzione confiscata) risulta inferiore a
quello dell’offerta avanzata nell’incanto precedente dell’aggiudicatario
inadempiente, questi ai sensi del secondo comma dell’art. 587c.p.c. “è
tenuto al pagamento della differenza”.
Qualora anche
la vendita con incanto si concluda senza che sia pronunciata l’aggiudicazione,
si apre l’ultima ed estrema modalità di liquidazione forzata, rappresentata
dalla assegnazione.
* * *
6) DECRETO DI TRASFERIMENTO
L’ultimo atto
conclusivo della procedura è costituito dal decreto di trasferimento, che viene emanato solo dopo il versamento del prezzo.
L’atto costituisce
il titolo formale con il quale il Giudice trasferisce all’aggiudicatario la
proprietà (o altro diritto reale) del bene immobile, ed è fonte di diritti per
il medesimo soggetto.
Va comunque
tenuto presente che, a norma dell’art. 586 c.p.c., in
luogo della pronuncia del decreto di trasferimento, fino a quando quest’ultimo
non venga emesso, il giudice più anche
sospendere la vendita, “quando ritiene che il prezzo offerto sia
notevolmente inferiore a quello giusto”.